Art. 19.
(Incentivi per l'accesso e la realizzazione di prodotti culturali).

      1. Al fine di favorire il rilancio dei consumi dei prodotti fonografici e la diffusione della cultura musicale, per gli anni 2006 e 2007, si applica una aliquota IVA transitoria del 15 per cento ai prodotti musicali. Al termine del periodo transitorio tale regime è sottoposto a una specifica verifica degli effetti sui prezzi finali di vendita e sul grado di incremento dei consumi dei prodotti musicali.
      2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera i-quater) è aggiunta la seguente:

          «i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di compact disc musicali, di libri e di opere editoriali, fino a un importo complessivo massimo di 700 euro».

      3. In attesa di una nuova disciplina del regime dell'imposta sul valore aggiunto sui compact disc e sui libri, in conformità alla revisione della corrispondente normativa comunitaria, il 50 per cento del gettito derivante dall'applicazione di tale imposta è destinato al finanziamento di iniziative volte al sostegno finanziario delle opere prime musicali e letterarie di giovani autori di età non superiore a ventinove anni, edite da piccole case discografiche ed editoriali.

 

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      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al comma 3, corrisposto nella misura massima del 30 per cento dei costi di produzione e, comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro.